La quota associativa è relativa all’anno sociale, ed è quindi dovuta a partire dal 1° gennaio di ogni anno.
Il termine per il pagamento della quota è fissato, anche ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, al 30 aprile in caso di rinnovo, e a quattro mesi dalla data della domanda di iscrizione per i nuovi Soci.
In caso di mancato pagamento della quota, la regolarizzazione del pagamento viene atteso fino a sei mesi dal termine fissato al punto 2; durante tale periodo, il Socio rimane tale, ma non ha più diritto ai servizi erogati dall’Associazione (ad esempio invio di materiale scritto, notizie, accesso alle parti riservate del sito web, iscrizioni a prezzo agevolato, ecc.).
Trascorso inutilmente il periodo di cui al punto 3., il Socio decade; la segreteria provvede alla cancellazione dal Libro Soci, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto.
La cancellazione, di cui al punto 4., dev’essere autorizzata dal Presidente, o da un suo delegato, previa verifica dell’effettiva impossibilità ad ottenere il pagamento e, quindi, a mantenere il Socio, in particolare per il caso di Soci Sostenitori.
In caso di nuovo Socio, quando la data della domanda d’iscrizione ricada nel periodo 1 luglio
- 31 dicembre, la prima quota associativa pagata copre l’intero periodo dalla data della domanda d’iscrizione al 31 dicembre dell’anno successivo.
Approvato dal Consiglio Direttivo il 23 febbraio 2009