Statuto
dell’Associazione
CMM Club Italia

 

 

 

Costituita il 3 dicembre 1997

Statuto modificato nelle Assemblee Straordinarie dei Soci del
25 settembre 2000
17 aprile 2007

 

 

INDICE


COSTITUZIONE, SEDE, DURATA e SCOPO 

Articolo 1 – Scopo associativo
Articolo 2 – Sede
Articolo 3 – Durata
Articolo 4 – Carattere associativo 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI 

Articolo 5 – Patrimonio 
Articolo 6 – Esercizio finanziario 

SOCI E LORO CATEGORIE 

Articolo 7 – Natura dei Soci 
Articolo 8 – Categorie dei Soci 
Articolo 9 – Soci Sostenitori 

NOMINE, AMMISSIONI, QUOTE e DIMISSIONI 

Articolo 10 – Ammissione a Socio 
Articolo 11 – Quota associativa 
Articolo 12 – Rappresentanti dei Soci 
Articolo 13 – Decadimento da Socio 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Articolo 14 – Organi dell’Associazione 

PRESIDENTE 

Articolo 15 – Nomina del Presidente 
Articolo 16 – Compiti del Presidente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Articolo 17 – Composizione del Consiglio Direttivo 
Articolo 18 – Durata del Consiglio Direttivo 
Articolo 19 – Funzionamento del Consiglio Direttivo 
Articolo 20 – Compiti del Consiglio Direttivo 
Articolo 21 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo 
Articolo 22 – Composizione provvisoria del Consiglio Direttivo 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Articolo 23 – Funzionamento dell’Assemblea dei Soci 
Articolo 24 – Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci 
Articolo 25 – Diritti al voto 
Articolo 26 – Modalità delle votazioni dell’Assemblea dei Soci 
Articolo 27 – Compiti dell’Assemblea dei Soci 
Articolo 28 – Deleghe 
Articolo 29 – Uditori invitati 

SCIOGLIMENTO 

Articolo 30 – Scioglimento 

 

 

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO

Articolo 1 – Scopo associativo

È costituita l’associazione: “CMM Club Italia” sotto il patrocinio e la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (di seguito denominato INRIM).
Essa è la prosecuzione ideale del preesistente Gruppo Nazionale di Lavoro sulle Macchine di Misura a Coordinate “CMM_Club”. 
Il “CMM Club Italia” ha lo scopo di promuovere in Italia la conoscenza e lo sviluppo della metrologia, ed in particolare della metrologia dimensionale e a coordinate.
Per questo, può:

  1. organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari e quant’altro possa riguardare le macchine di misura a coordinate (di seguito denominate CMM) e la metrologia in genere;

  2. promuovere, organizzare o partecipare a incontri, fiere e manifestazioni;

  3. rappresentare la comunità italiana delle CMM in sede normativa nazionale (UNI) e internazionale (ISO, CEN);

  4. collaborare con tutte le associazioni e gli enti che abbiano fini simili ai propri, eventualmente coordinandone le operatività;

  5. promuovere iniziative degli associati idonee a favorire un più razionale utilizzo delle varie opportunità che si presentino in materia;

  6. organizzare attività di formazione e di aggiornamento;

  7. stabilire e sviluppare contatti sistematici con analoghi istituti e associazioni in Italia e all’estero;

  8. diffondere la conoscenza delle CMM tra le aziende italiane;

  9. favorire il contatto tra imprese utilizzatrici, di servizio e costruttrici di CMM;

  10. facilitare i rapporti dei Soci con il Sistema Nazionale di Taratura;

  11. promuovere e/o gestire la certificazione di personale addetto all'utilizzazione di CMM, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati;

  12. organizzare e/o favorire la pubblicazione periodica e/o aperiodica di documenti in genere riguardanti le CMM;

  13. gestire e/o coordinare attività di ricerca scientifica e tecnologica riguardanti le CMM;

  14. svolgere ogni altra iniziativa in linea con lo scopo.

Articolo 2 – Sede

La sede sociale è in Torino, strada delle cacce, 73, presso una delle sedi dell’INRIM.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi distaccate nel territorio italiano ed estero.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 4 – Carattere associativo

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri Soci sia con terzi, nonché all’accettazione delle norme previste dal presente Statuto.
L’Associazione può partecipare, quale socio, ad altre associazioni o ad altri enti con scopi scientifici e tecnologici.
L’Associazione può inoltre compiere tutto quanto sarà ritenuto necessario o utile dal Consiglio Direttivo per il conseguimento dei propri scopi, comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, anche di impresa.

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

  1. da beni mobili o immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le riserve di bilancio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. dall’utile derivante dalle attività e dalle manifestazioni organizzate dall’Associazione o alle quali essa partecipa.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 6 – Esercizio finanziario

L’anno sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno, al pari dell’esercizio finanziario.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci nei modi previsti dagli articoli 23 e seguenti, ordinariamente entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, e comunque non oltre i sei mesi.

SOCI E LORO CATEGORIE

Articolo 7 – Natura dei Soci

Possono essere Soci:

  1. le persone fisiche e/o le società legalmente riconosciute;
  2. le associazioni, i comitati e gli enti che abbiano attività e scopi non in contrasto con quelli del “CMM Club Italia”;
  3. enti pubblici e privati aventi finalità e scopi scientifici o tecnologici analoghi.

L’INRIM, nella sua qualità di patrocinante e di guida scientifica, non è Socio e non è soggetto al pagamento di quote.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Articolo 8 – Categorie dei Soci

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  1. Soci Ordinari;
  2. Soci Sostenitori.

Il numero di Soci di entrambe le categorie è illimitato.

Articolo 9 – Soci Sostenitori

Possono essere Soci Sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche costruttrici di CMM o di strumenti di misura dimensionale, produttori di componenti fondamentali delle CMM (software, CNC, ecc.), erogatrici di servizi nel settore delle CMM (misure per conto terzi, formazione, consulenza, ecc.), atenei e istituti di ricerca pubblici o privati che operino nel campo della metrologia dimensionale.
Sono inoltre da considerare Soci Sostenitori di diritto le persone fisiche e/o giuridiche che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo può concedere in via onoraria la qualità di Soci Sostenitori a singole personalità che si siano distinte nel campo delle CMM o in altri campi affini.

 

NOMINE, AMMISSIONI, QUOTE E DIMISSIONI

Articolo 10 – Ammissione a Socio

Le procedure di ammissione a Socio sono:

  1. Soci Ordinari: il soggetto interessato acquista la qualità di Socio con il pagamento della quota associativa specifica per tale categoria;
  2. Soci Sostenitori: il soggetto interessato inoltra domanda scritta al Consiglio Direttivo, che verifica l’applicabilità dell’articolo 9 e decide l’accettazione a proprio insindacabile giudizio. Il Presidente può concedere l’ammissione in via transitoria fino alla riunione successiva del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – Quota associativa

Ogni Socio deve corrispondere annualmente la quota associativa relativa alla sua categoria, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo. È facoltà dei Soci versare quote di importo superiore a quello fissato, eventualmente ottenendo i diritti aggiuntivi di voto di cui all’articolo 25.
Il Presidente ed il membro del Consiglio Direttivo da lui eventualmente nominato ai sensi dell’articolo 15, nonché i Soci Sostenitori nominati dal Consiglio Direttivo in via onoraria di cui all’articolo 9 non pagano la quota associativa.

Articolo 12 – Rappresentanti dei Soci

All’atto dell’associazione, il Socio designa una o più persone fra i suoi dipendenti o assimilabili come suoi rappresentanti, in numero non superiore a quello dei voti di cui ha diritto nell’Assemblea dei Soci in base all’articolo 25. Tali persone rappresentano il Socio nell’Associazione a tutti gli effetti, ed esercitano il diritto di voto nell’Assemblea dei Soci.
Il Socio può sostituire uno o più suoi rappresentanti dandone comunicazione scritta al Presidente. A tal scopo, come pure per le comunicazioni di cui agli articoli 13, 23, 24, 28, 29, si ritiene valida la prima pervenuta al Presidente o all’Assemblea da uno qualunque dei rappresentanti del Socio.

Articolo 13 – Decadimento da Socio

La qualità di Socio Ordinario o Sostenitore si perde:

  1. con il mancato o ritardato pagamento (oltre sei mesi dal termine fissato dal Consiglio Direttivo) della quota associativa, salvo il caso del Presidente e del membro del Consiglio Direttivo da lui eventualmente nominato ai sensi dell’articolo 15, e dei Soci Sostenitori nominati in via onoraria dal Consiglio Direttivo di cui all’articolo 9;
  2. per recesso del Socio da comunicarsi per iscritto al Presidente almeno un mese prima dello scadere dell’esercizio finanziario;
  3. per decisione insindacabile del Consiglio Direttivo qualora il Socio o i suoi rappresentanti dimostrino col proprio comportamento di non condividere le finalità dell’Associazione, risultino di turbamento nello svolgimento dell’attività dell’Associazione stessa, o comunque abbiano perso qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 14 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. Il Presidente;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. L’Assemblea dei Soci.

 

PRESIDENTE

Articolo 15 – Nomina del Presidente

Il Presidente è nominato dal Presidente dell’INRIM, ed ha facoltà di nominare un altro membro del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’INRIM ha facoltà di non nominare il Presidente, nel qual caso il Consiglio Direttivo in carica procede a quanto necessario o per una revisione statutaria che rimuova i vincoli che legano l’INRIM all’Associazione, o per lo scioglimento dell’Associazione nei modi previsti dall’articolo 30.
Il Presidente dura in carica tre anni, e comunque fino all’Assemblea dei Soci Ordinaria successiva alla scadenza del termine.

Articolo 16 – Compiti del Presidente

Al Presidente spettano i più ampi poteri nel dirigere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
II Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell’Associazione, esegue le delibere del Consiglio Direttivo, ed è responsabile della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
II Presidente può delegare parte dei suoi compiti ad uno o più consiglieri, in via transitoria o permanente.
L’Assemblea dei Soci può conferire al Presidente deleghe speciali o generali, che devono essere fatte risultare nel Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è in tutto sostituito da un membro del Consiglio Direttivo da lui delegato per iscritto.
In caso di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà ad eleggere un Presidente provvisorio, che rimarrà in carica fino al termine dell’impedimento o alla successiva Assemblea dei Soci Ordinaria.
In caso di inadempimento grave dei doveri nascenti dalla legge e dallo Statuto, l’Assemblea dei Soci può revocare il Presidente ed eleggerne uno nuovo.
Per la conduzione dell’Associazione il Presidente può avvalersi di un segretario di sua fiducia, sentito il parere del Consiglio Direttivo, anche a titolo retribuito.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17 – Composizione del Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal membro da questi eventualmente nominato ai sensi dell’articolo 15, e da quattro a otto membri eletti dall’Assemblea dei Soci, di cui tre quinti, eventualmente arrotondati per eccesso, rappresentanti di Soci Sostenitori, e i rimanenti di Soci Ordinari.
Ogni Socio può esprimere la candidatura di un solo rappresentante. Qualora non sia sufficiente il numero di candidati rappresentanti di Soci Sostenitori mentre sia in eccesso quello di Soci Ordinari, o viceversa, il numero totale di eletti è raggiunto in deroga al comma precedente, modificando le quote di ripartizione fra le categorie di Soci Sostenitori ed Ordinari del minimo richiesto dall’insufficiente numero di candidati di una delle due categorie.
I Consiglieri non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 18 – Durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea dei Soci Ordinaria successiva alla scadenza. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rieletti.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del Consiglio stesso. I membri cooptati devono essere approvati dalla successiva Assemblea dei Soci, e durano in carica fino alla scadenza degli altri regolarmente eletti dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 19 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso scritto e trasmesso anche elettronicamente da inviarsi almeno quattro giorni prima della data della riunione e, nei casi urgenti, almeno due giorni prima. La convocazione in qualunque altra forma è ritenuta valida purché l’interessato comunichi in forma scritta al Presidente la ricezione della stessa.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, da un membro da questi delegato o dal più anziano dei Consiglieri presenti.
Il Presidente sceglie il verbalizzante anche tra persone esterne all’Associazione. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente.

Articolo 20 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha competenza su tutte le questioni attinenti la gestione sia ordinaria sia straordinaria, fatte salve le prerogative dell’Assemblea dei Soci di cui all’articolo 27.
In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. tenere i libri sociali dell’Associazione, e precisamente il Libro dei Soci, il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo, e il Libro dei verbali delle Assemblee dei Soci; i membri del Consiglio Direttivo hanno libero accesso ai libri sociali, mentre i Soci vi hanno accesso previa richiesta al Consiglio Direttivo.
  2. deliberare sulle questioni attinenti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci, assumendo le iniziative del caso;
  3. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
  4. deliberare su atti di carattere patrimoniale e finanziario anche eccedenti l’ordinaria amministrazione;
  5. procedere all’inizio dell’anno sociale, o quando ritenuto necessario, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  6. deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci Sostenitori;
  7. deliberare sull’adesione e sulla partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
  8. concedere in via onoraria la qualità di Soci Sostenitori a singole personalità che si siano distinte nel campo delle CMM o in altri campi affini;
  9. deliberare lo scioglimento dell’Associazione su proposta dell’Assemblea dei Soci come specificato nell’articolo 24;
  10. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può, nell’esercizio delle sue funzioni, avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte anche da persone esterne all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può stendere un Regolamento che si riterrà integrativo del presente Statuto e parimenti vincolante per i Soci.

Articolo 21 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo costituiscono e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Per l’acquisto e l’alienazione di beni immobili e la loro locazione, nonché per l’assunzione di debiti o di posizioni debitorie, o per lo scioglimento dell’Associazione, i membri rappresentanti dei Soci Ordinari non hanno diritto di voto, ed è necessario il voto favorevole dei due terzi dei rimanenti membri del Consiglio Direttivo, eventualmente arrotondati per eccesso.

Articolo 22 – Composizione provvisoria del Consiglio Direttivo

In via transitoria, il primo Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio Direttivo del preesistente Gruppo Nazionale di Lavoro sulle Macchine di Misura a Coordinate “CMM_Club”. I successivi membri sono eletti dall’Assemblea dei Soci, convocata entro sei mesi dall’atto costitutivo, che elegge anche il Presidente.

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 23 – Funzionamento dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente una volta l’anno e straordinariamente quando è ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo; è convocata dal Presidente mediante avviso scritto trasmesso anche elettronicamente o tramite stampa associativa inviato almeno quattro giorni prima della data fissata per l'Assemblea, a ciascun rappresentante, contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della Assemblea dei Soci.
L’Assemblea dei Soci può essere convocata inoltre su richiesta di almeno un terzo dei Soci Sostenitori.
L’Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o, in mancanza, da un componente del Consiglio stesso.

Articolo 24 – Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera validamente a maggioranza assoluta (50% più 1) dei voti dei Soci presenti, tenuto conto delle eventuali deleghe.
Per le deliberazioni su modifiche statutarie e per la proposta di scioglimento dell’Associazione di cui all’articolo 30, i Soci Ordinari non hanno diritto a voto, ed è richiesta una maggioranza qualificata di voti favorevoli superiore al 50% dei voti esprimibili da tutti i Soci Sostenitori, dal Presidente e dal membro del Consiglio Direttivo da lui eventualmente nominato ai sensi dell'articolo 15, indipendentemente dal numero di presenti. Per tali deliberazioni, in caso di impossibilità a partecipare di tutti i rappresentanti di un Socio Sostenitore, ovvero del Presidente o del membro del Consiglio Direttivo da lui eventualmente nominato ai sensi dell'articolo 15, è ammessa l’espressione del voto in forma scritta, sulla base dei quesiti formulati nell’Ordine del Giorno, da far pervenire all’Assemblea dei Soci.

Articolo 25 – Diritti al voto

Nell’Assemblea dei Soci hanno diritto:

  1. Soci Ordinari: ad un voto, oppure a tre voti nel caso versino una quota associativa pari almeno al doppio dell’importo fissato dal Consiglio Direttivo;
  2. Soci Sostenitori: a quattro voti, salvo quelli nominati in via onoraria dal Consiglio Direttivo di cui all’articolo 9, i quali hanno diritto ad un voto;
  3. il Presidente e il membro del Consiglio Direttivo da lui eventualmente nominato ai sensi dell’articolo 15: a un voto ciascuno.

Articolo 26 – Modalità delle votazioni dell’Assemblea dei Soci

La modalità delle votazioni è decisa dal Presidente di volta in volta secondo l’importanza dell’ordine del giorno.
Le votazioni riferite a persone, in particolare quelle relative ad elezioni delle cariche sociali, sono svolte in forma segreta.

Articolo 27 – Compiti dell’Assemblea dei Soci

All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  3. deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sulle attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  4. deliberare su modifiche statutarie;
  5. proporre al Consiglio Direttivo lo scioglimento dell’Associazione;
  6. deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 28 – Deleghe

In caso di assenza di tutti i rappresentanti di un Socio, questo può delegare per iscritto i suoi diritti a voto a uno o più persone, anche fra i rappresentanti di altri Soci. Le persone delegate sono ammesse all'Assemblea dei Soci in rappresentanza del Socio delegante.
Ogni persona non può ricevere in delega più di quattro diritti a voto.

Articolo 29 – Uditori invitati

I Soci possono invitare all’Assemblea dei Soci in qualità di uditori dipendenti della loro società o assimilabili. Dell’intenzione di invitare uditori deve essere dato avviso scritto al Presidente almeno cinque giorni prima dell’Assemblea dei Soci, in modo da prevenire eventuali disagi logistici nell’organizzazione della stessa.
I membri del Consiglio Direttivo possono invitare anche persone esterne alla loro società.
Gli uditori possono intervenire al dibattito, ma non hanno diritto a voto e a dichiarazioni di voto o di interesse.

 

SCIOGLIMENTO

Articolo 30 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione viene proposto dall’Assemblea dei Soci con voto qualificato secondo l’articolo 24.
Il Consiglio Direttivo, vista la proposta dell’Assemblea dei Soci, delibera, con la maggioranza di cui all’articolo 21, lo scioglimento e la destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività.

 

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